possibilità di rimborso di polizze non fruiteCon la sottoscrizione di un mutuo, molto spesso le banche propongono la sottoscrizione di una polizza vita, ed in alcuni casi invece vincolano l'erogazione del mutuo obbligando i clienti alla sottoscrizione di tali polizze, spesso molto costose, ma che hanno il beneficio di tutelare sia la banca erogante il mutuo, e sia il nucleo familiare del mutuatario in caso di malattia grave o morte della 'principale' o a volte unica, fonte di reddito.

Un dubbio che spesso trova risposte non completamente corrette da parte delle assicurazioni, riguarda l'ipotesi in cui si procede all'estinzione del mutuo prima della sua scadenza (o anche in caso di surroga), e al destino della polizza sulla vita non completamente fruita.

L'Isvap ha previsto infatti, con l'articolo 49 del regolamento 35/2010, a cui si aggiungono le direttive  ABI-ANIA 2009 (considerate dal momento della loro emanazione come non vincolanti, ma fortemente consigliate), la possibilità di chiedere il rimborso dei premi relativi alla parte di polizza non fruita, o anche di poter mantenere la polizza ed optare per il cambio del beneficiario della copertura assicurativa.

Secondo il  Centro Ricerca e Tutela dei Consumatori e degli Utenti di Trento (CRTCU)  la possibilità di chiedere il rimborso riguarderebbe solo i contratti pluriennali con versamento del premio in soluzione unica stipulati dal 1/12/2010, ed ha chiesto all'Arbitro Bancario Finanziario chiarimenti riguardo la posizione di quanti avessero stipulato la polizza assicurativa connessa a mutuo prima della data indicata.

 

Inoltre le direttive ABI-ANIA specificano che tale possibilità deve essere fornita a tutti i contratti di finanziamento in generale, e non solo in caso di mutuo.

 

Cristina Iadeluca

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