Di seguito vedremo quali leggi del Codice Civile regolamentano tutti i vari aspetti legati al mutuo.
Articolo 1813.
Il mutuo il contratto col quale una parte consegna all’altra una determinata quantit di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità.
Articolo 1814.
Le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario.
Articolo 1815.
Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell’Articolo 1284.
Se sono convenuti interessi usurari (Cod. Pen. 644 e seguenti), la clausola nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale (1284, 1419; att. 185).
Articolo 1816.
Il termine per la restituzione si presume stipulato a favore di entrambe le parti e, se il mutuo a titolo gratuito, a favore del mutuatario (1184).
Articolo 1817.
Se non fissato un termine per la restituzione, questo stabilito dal giudice, avuto riguardo alle circostanze.
Se stato convenuto che il mutuatario paghi solo quando potrà, il termine per il pagamento pure fissato dal giudice.
Articolo 1818.
Se sono state mutuate cose diverse dal danaro, e la restituzione divenuta impossibile o notevolmente difficile per causa non imputabile al debitore, questi tenuto a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo e al luogo in cui la restituzione si doveva eseguire.
Articolo 1819.
Se stata convenuta la restituzione rateale delle cose mutuate e il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento anche di una sola rata, il mutuante pu chiedere, secondo le circostanze, l’immediata restituzione dell’intero.
Articolo 1820.
Se il mutuatario non adempie l’obbligo del pagamento degli interessi, il mutuante pu chiedere la risoluzione del contratto.
Articolo 1821.
Il mutuante e responsabile del danno cagionato al mutuatario per i vizi delle cose date a prestito, se non prova di averli ignorati senza colpa.
Se il mutuo gratuito, il mutuante responsabile solo nel caso in cui, conoscendo i vizi, non ne abbia avvertito il mutuatario.
Articolo 1822.
Chi ha promesso di dare a mutuo pu rifiutare l’adempimento della sua obbligazione, se le condizioni patrimoniali dell’altro contraente sono divenute tali da rendere notevolmente difficile la restituzione, e non gli sono offerte idonee garanzie.
Written by Alice Salvador
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